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D.M. 05/07/2005MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Decreto 5 luglio 2005 Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti. IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti - Visto la MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Decreto 5 luglio 2005 Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti. IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti - Visto la garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri enti pubblici; - Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche e integrazioni; - Visto, in particolare, l'art. 30, commi 4 e 6, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 che prevede l'obbligo dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonchè la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti; - Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale è stato adottato il regolamento, delle modalità organizzative e di funzionamento del citato albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; - Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera i), del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale istituisce la categoria 9: «Bonifica dei siti»; - Visto, altresì, l'art. 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere prestata con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348; -Considerato che, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997, è necessario garantire un'adeguata copertura finanziaria ai rischi connessi all'attività di bonifica dei siti; - Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 25 dicembre 1999, n. 471, con il provvedimento di approvazione del progetto definitivo di bonifica è fissata l'entità delle garanzie finanziarie per ogni singolo intervento, in misura non inferiore al 20% del costo stimato dell'intervento, che devono essere versate a favore della regione, per la corretta esecuzione ed il completamento dell'intervento; - Considerato che non è opportuno duplicare le garanzie di cui al comma precedente; - Ravvisata l'opportunità di differenziare gli importi delle garanzie finanziarie in funzione delle classi di iscrizione individuate all'art. 9, comma 4, del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406; Decreta: Art. 1 - Garanzia finanziaria 1. L'iscrizione all'albo delle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonchè del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in dipendenza dell'attività svolta. Art. 2 - Durata e modalità 1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione all'albo e deve essere conforme allo schema allegato al presente decreto sotto la lettera «A». 2. La competente sezione regionale dell'albo provvederà a comunicare tempestivamente e contestualmente al fidejussore ed al Ministero dell'ambiente ogni provvedimento di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione dell'impresa dall'albo nonchè, qualora ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all'art. 1, ad escutere la garanzia finanziaria con le modalità previste dal citato schema allegato sotto la lettera «A». Art. 3 - Ammontare della garanzia 1. Per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, in base alle classi d'iscrizione all'albo di cui all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia fidejussoria è fissato nei seguenti valori: 2. Il mutamento di classe comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui al comma 1. Art. 4 - Registrazione EMAS 1. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE e successive modificazioni ed integrazioni si applica il trenta per cento degli importi di cui al precedente articolo. Art. 5 - Obbligo di iscrizione 1. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, tutte le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti sono tenute ad iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e delle delibere del Comitato nazionale dell'albo riguardanti i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2005 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Il Ministro delle attività produttive Marzano Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunari Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 10 Allegato A FIDEJUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO L'ATTIVITA' DI BONIFICA DEI SITI Premesso: 1) che l'impresa (ditta) ...., con sede in ...., codice fiscale n. ........ intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di bonifica dei siti nell'ambito della classe ...., di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente ....; 2) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonchè l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza della attività svolta; Ciò premesso: la società .... abilitata al rilascio di cauzione o autorizzat all'esercizio del ramo cauzione, e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1992, n. 348, con sede in ...., codice fiscale n. ...... alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore dell'impresa .... e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, la quale accetta per sè e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di .... (euro ......), secondo quanto previsto per la categoria ....classe ......., di appartenenza della impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente ...., a garanzia delle somme dovute per a) operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti b) bonifica c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti all'attività di bonifica dei siti svolta dall'im- 2. Il mutamento di classe comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui al comma 1. Art. 4 - Registrazione EMAS 1. Alle imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE e successive modificazioni ed integrazioni si applica il trenta per cento degli importi di cui al precedente articolo. Art. 5 - Obbligo di iscrizione 1. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, tutte le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti sono tenute ad iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e delle delibere del Comitato nazionale dell'albo riguardanti i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2005 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Il Ministro delle attività produttive Marzano Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunari Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 10 Allegato A FIDEJUSSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO L'ATTIVITA' DI BONIFICA DEI SITI Premesso: 1) che l'impresa (ditta) ...., con sede in ...., codice fiscale n. ........ intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attività di bonifica dei siti nell'ambito della classe ...., di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente ....; 2) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonchè l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza della attività svolta; Ciò premesso: la società .... abilitata al rilascio di cauzione o autorizzat all'esercizio del ramo cauzione, e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1992, n. 348, con sede in ...., codice fiscale n. ...... alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore dell'impresa .... e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, la quale accetta per sè e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, codice fiscale n. 97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di .... (euro ......), secondo quanto previsto per la categoria ....classe ......., di appartenenza della impresa medesima ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente ...., a garanzia delle somme dovute per a) operazioni di trasporto e smaltimento rifiuti b) bonifica c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e realizzazione delle eventuali misure di sicurezza d) risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti all'attività di bonifica dei siti svolta dall'im- Importo Classe a).... ....Euro 1.000.000; Classe b).... ....Euro 500.000; Classe c).... ....Euro 250.000; Classe d).... ....Euro 90.000; Classe e).... ....Euro 30.000. presa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA' E IL MINISTERO Art. 1. Delimitazione della garanzia La società garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, nonchè all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa stessa nell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento dell'attività di bonifica dei siti di cui in premessa. |
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